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SEGRETERIA
In questa sezione trovate informazioni utili per le pratiche di segreteria
e la relativa modulistica da scaricare:
1° caso: possesso del diploma di Perito Industriale conseguito antecedente l'anno 1970. Si presenta la documentazione per l'iscrizione all'Albo: 1.domanda di iscrizione (in bollo) 2.dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) nella quale si dichiarano - i dati personali;
- l'assenza di condanne penali; - il possesso del diploma di Perito Industriale - anno di conseguimento del diploma; - specializzazione; - l'Istituto Tecnico che lo ha rilasciato; - la valutazione del diploma; 3.copia di documento di riconoscimento valido; 4.fotocopia del codice fiscale; 5.fotocopia fronte - retro del diploma di maturità ; 6. ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a "AGENZIA DELLE ENTRATE" - Centro operativo di Pescara - Tasse e concessioni governative. 7. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ; 8. dichiarazione del rispetto dell'art. 7 del RDL 275/29 (incompatibilità di iscrizione all'Albo Professionale dei dipendenti pubblici) L'iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo senza bisogno di svolgere il praticantato. 2° caso: possesso del diploma di Perito Industriale conseguito dall'anno 1970. Si viene iscritti nel Registro dei Praticanti e si svolge il periodo di praticantato di due anni o tre anni a seconda dei casi (vedere "Direttiva sul praticantato"); al termine del praticantato si sostiene l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Dopo il superamento dell'esame, si presenta la documentazione per l'iscrizione all'Albo: 1.domanda di iscrizione (in bollo) 2.dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) nella quale si dichiarano ï€i dati personali; ï€l'assenza di condanne penali; ï€il possesso del diploma di Perito Industriale ï€anno di conseguimento del diploma; ï€specializzazione; ï€l'Istituto Tecnico che lo ha rilasciato; ï€la valutazione del diploma; 3.copia di documento di riconoscimento valido; 4.fotocopia del codice fiscale; 5.fotocopia fronte - retro del diploma di maturità ; 6.copia del certificato di abilitazione rilasciato dall'I.T.I.S. 7.ricevuta del versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a "AGENZIA DELLE ENTRATE" - Centro operativo di Pescara - Tasse e concessioni governative. 8.dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ; 9.dichiarazione del rispetto dell'art. 7 del RDL 275/29 (incompatibilità di iscrizione all'Albo Professionale dei dipendenti pubblici) L'iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. 3° caso:possesso del diploma universitario triennale (DPR 328/01 art. 8 comma 3 e relativa tabella A) Si sostiene l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo. [vedi anche sezione "ESAME DI STATO"] 4° caso:possesso del diploma di laurea (DPR 328/01 art. 55 commi 1 e 2 tabella D) Se si possiede adeguato diploma di laurea comprensivo di tirocinio di sei mesi, si sostiene l'esame di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione e successivamente ci si iscrive in albo.
Il mancato pagamento della quota annuale d'iscrizione comporta il ricevimento dell'avviso di mancato pagamento da parte del Collegio. In assenza di risposta il Collegio provvede a deliberare la sospensione dell'iscritto moroso, alla pubblicazione del suo nome nel registro dei sospesi (compreso il sito internet del Collegio) ed alla comunicazione della sospensione alle autorità cui di dovere. L'iscritto che intendesse regolarizzare la propria situazione, ed ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare, deve effettuare il pagamento di tutte le annualità arretrate e fornirne documentazione al Collegio; il Collegio provvederà a cancellarne il nome dagli elenchi dei Professionisti Sospesi e a darne comunicazione alle autorità interessate.
Un Perito Industriale in possesso del diploma, così come un Perito Industriale Laureato può porre in essere tutte le attività consentite dalle proprie cognizioni e capacità , nel rispetto della deontologia professionale e nei limiti delle competenze acquisite con il titolo di studio; limitazioni e condizioni che valgono peraltro per tutte le professioni.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali, è regolamentato dalla direttiva 2005/36/CE che si applica a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione. Per ottenere il riconoscimento, bisognerà presentare l'istanza alla preposta Autorità Competente dello stato estero. Qualora, in uno Stato membro la professione non fosse regolamentata, si dovrà chiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio o l'organismo competente dello Stato o Regione dove si intende svolgere la professione. Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web http://www.politiche comunitarie.it/newsletter/16986/riconoscimenti-professionali-nuova-guida.ue
Ai sensi dell'articolo 57 della direttiva 2005/36/CE, per dare indicazioni sulle modalità attuative della direttiva sono stati istituiti, in tutti gli stati dell'UE dei Punti di Contatto il cui compito è di fornire ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché se necessario, le norme deontologiche e, infine, quale Autorità o organo competente è preposto a ricevere le istanze di riconoscimento della qualifica professionale in questione. Qualora, da parte dell'Autorità estera, fosse richiesto di produrre un certificato che attesti che il titolo in possesso dei professionisti siano abilitati, nel Paese di origine, all'esercizio della professione, il Ministero della Giustizia è l'Autorità competente preposta a rilasciare detta certificazione per le professioni relative al settore tecnico. Ulteriori informazioni sono reperibili all'indirizzo web http://www.politiche comunitarie.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto