Decreto attuativo “Transizione 5.0” definisce le certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio.
In particolare l'art. 15 comma 6 riporta:
Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la
norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma
UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i
periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza
energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata
esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi
Transizione 5.0, Il Ministro Urso: “collaborazione con Ingegneri e Periti Industriali ha portato risultati concreti, stanziati 13 miliardi per le imprese”
Decreto attuativo:
Comunicato Stampa CNPI:
Comunicato ANSA:
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